Statuto
Art. 1 – Costituzione e Sede E’ costituita l’organizzazione denominata Associazione 25 Aprile con la forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C. L’Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000 pertanto a seguito dell’iscrizione nel Registro dell’Associazionismo sezione F acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. L’Associazione ha sede nel Comune di Cremona (CR) in Via Buoso da Dovara 51. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa. La durata dell’Associazione è illimitata.
– Promuovere lo studio e la conoscenza della Costituzione italiana tramite iniziative che possano contribuire anche alla realizzazione dei principi e dei diritti fondamentali da essa proclamati: primi fra tutti il lavoro, l’uguaglianza economica e sociale dei cittadini, la democrazia politica;- Alla luce di tali principi promuovere la conoscenza critica della realtà sociale ed economica attuale e delle principali problematiche che la caratterizzano quali: il lavoro, la cultura e l’istruzione, l’ambiente, le differenze di genere, la pace, la salute, l’integrazione;-Promuovere l’approfondimento e la conoscenza di tali problematiche generali nella specificità con cui esse si manifestano nella realtà territoriale anche attraverso la collaborazione e il necessario interscambio con le realtà culturali, associative, del volontariato, istituzionali, sociali e politiche operanti sul territorio stesso;
– Confronti, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, percorsi formativi;
– Attività culturali e ricreative varie.
L’Associazione opera mediante l’azione diretta, personale dei propri soci, le prestazioni dei soci sono svolte a titolo prevalentemente gratuito.In caso di particolari necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci. I Soci sono tenuti a:
– osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
– versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
– svolgere le attività preventivamente concordate;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
– partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione;
– partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– discutere e approvare i rendiconti economici;
– eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione. Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art. 7 – L’Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– deliberare in merito alle linee generali del programma di attività e fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
– approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente e deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
– deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 14 e 15 del presente Statuto.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
– esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
– deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.
Art. 9 – Il Presidente Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.
Art. 10 – Il Segretario. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Art. 11 – Il Tesoriere. Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
Art. 12 – Il Patrimonio sociale. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; -i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; -contributi, erogazioni e lasciti diversi; -fondo di riserva;
Le entrate dell’Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; -contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; rimborsi derivanti da convenzioni; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Art. 13 – Il Bilancio. L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14 – Modifiche dello Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci , in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione. La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E’ fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.
Art. 16 – Disposizioni finali. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 1/2008, al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.
Soresina, 30 gennaio 2014
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE